DPR N. 547/55
DIRETTIVA MACCHINE

emanato/a da : Presidente della Repubblica

pubblicato/a su : Gazzetta Ufficiale Italiana158 del 12/07/1955

riguardante :

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

Prevenzione degli infortuni sul lavoro

Disposizioni generali

 

 

NOTE

Il D.P.R. 547/1955 è stato emanato ai sensi della L.12 febbraio 1955, n. 51 : il testo è quello vigente dopo le modifiche introdotte da:

1) art. unico della L. 2 maggio 1983, n. 178, recante "Interpretazione autentica dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".;

2) avviso di rettifica pubblicato nella Gazz. Uff. 11 giugno 1956, n. 142;

3) art. 58 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302 ;

4) art. 8 della L. 5 novembre 1990, n. 320.

5) D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626: "Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".

6) D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, recante "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro".

7) D. Lgs. 19 marzo 1996, n. 242:"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".

AVVERTENZA:

Per un immediato riscontro delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 242/96 le stesse sono evidenziate in grassetto corsivo

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Si ritiene opportuno riportare in dettaglio le modifiche apportate dagli ultimi tre Decreti legislativi (626/94, 758/94, 242/96) :

Art. 8: l'articolo è stato così sostituito, titolo compreso, dall'art. 33, comma 3 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

Art. 11: l'articolo è stato dapprima così sostituito, titolo compreso, dall'art. 33, comma 13 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; successivamente i commi 4 e 5 sono stati sostituiti dall'art. 16, comma 1 del D.Lgs. 242/96.

Art. 13: l'articolo è stato così sostituito, titolo compreso, dall'art. 33, comma 1 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; successivamente è stato modificato dall'art. 16, comma 2 del D.Lgs. 242/96.

Art. 14: l'articolo è stato dapprima così sostituito dall'art. 33, comma 2 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; ; successivamente è stato modificato dall'art. 16, comma 3 del D.Lgs. 242/96..

Art. 52: l'articolo è stato così modificato dall'art. 36, comma 4 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

Art. 53: l'articolo è stato dapprima così modificato dall'art. 36, comma 5 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; successivamente è stato modificato dall'art. 17, comma 2 del D.Lgs. 242/96..

Art. 115: si veda la Circolare 8 marzo 1975, n. VII72/261.

Art. 130: si veda la Circolare 9 aprile 1998, n. 51/98: "Macchine per centrifugare - Ammissibilita' e rispondenza ai requisiti dell'art. 130 del D.P.R. n. 547/1955 di sistemi di frenatura elettrica".

Art. 182, 183: si veda la Circolare 9 aprile 1998, n. 50/98: "Carrelli semoventi per movimentazione - Applicabilita' degli articoli 182 e 183 del decreto del Presidente della Repubblica n.547/1955 - Requisiti dei dispositivi di protezione".

Art. 355: è stato così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493.

Art. 374: l'articolo è stato così modificato dall'art. 36, comma 6 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

Art. 389, comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 26, comma 4 del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

Art. 390, comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 26, comma 5 del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

Art. 391, comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 26, comma 6 del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

Art. 392, comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 26, comma 7 del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

Art. 393: l'articolo è stato dapprima sostituito dall'art. 26, comma 1 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; successivamente il comma 1 è stato modificato dall'art. 13, commi 1, 2, 3, 4 del D.Lgs. 242/96.

Art. 394: l'articolo è stato dapprima sostituito dall'art. 26, comma 2 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; successivamente il comma 1 è stato modificato dall'art. 13, comma 5 del D.Lgs. 242/96.

Art. 395: l'articolo è stato abrogato dall'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

Tabella A: è stata soppressa dall'art.7, comma 2 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493.

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La misura delle ammende previste dagli articoli 389, 390, 391, 392 è stata elevata di cinque volte rispetto alla misura originariamente stabilita ai sensi dell'art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n.689 . Inoltre le sanzioni previste dai suddetti articoli sono escluse dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 32, secondo comma e dell'art.34, primo comma, lettera n), della L. 24 novembre 1981,n. 689 .

Si tenga inoltre presente l'esistenza di alcuni Decreti Ministeriali che prevedono deroghe esplicite a quanto letteralmente prescritto dal presente D.P.R.:

a) il D.M. 17 marzo 1980 (G. U. 10 aprile 1980, n.99) ha disposto:"Articolo unico. È riconosciuta l'efficacia del sistema di sicurezza per le insegne pubblicitarie luminose alimentate in bassa tensione con una tensione alternata superiore a 25 Volts verso terra - comprese quelle situate nell'ambito aziendale - rispondente alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato A, in luogo di quanto previsto dall'art. 271 del D.P.R. 27 aprile 1955,n.547".(Segue allegato tecnico);

b) il D.M. 9 giugno 1980 (G. U. 7 luglio 1980, n. 184) ha riconosciuto l'efficacia di un sistema di sicurezza per i lavori elettrici effettuati sotto tensione dall'ENEL;

c) il D.M. 13 luglio 1990, n. 442 (G. U. 29 gennaio 1991, n. 24) contiene il regolamento per il riconoscimento di efficacia di un sistema di sicurezza per lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale con tensione nominale di esercizio compresa tra 1.000 e 30.000 Volts.

- Sul tema specifico della prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni si veda il D.P.R. 7 gennaio 1956, n.164

- Si vedano le norme integrative dettate dal D.P.R 19 marzo 1956 n. 302